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Modello 231 e organismo di vigilanza

La principale novità introdotta dal D.Lgs. n. 231/2001 consiste nell'aver esteso la responsabilità penale, notoriamente personale e attribuibile esclusivamente alla persona fisica che ha commesso il reato, anche all'ente che abbia tratto un vantaggio dal reato stesso.

IL Modello organizzativo e di Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 è un insieme di protocolli che regolano e definiscono la struttura dell’ente e la gestione dei suoi processi sensibili. Se correttamente applicato, riduce il rischio di commissione di illeciti penali.

Il modello 231, anche detto mog (modello di organizzazione e gestione) è un documento che descrive e prescrive una serie di procedure volte a garantire la prevenzione della commissione di reati, per i quali l’ente potrebbe essere ritenuto responsabile nello svolgimento di tutte le mansioni connesse alla propria attività lavorativa.

Il modello 231 si pone quindi come la soluzione ideale per la gestione preventiva dei rischi nello svolgimento dell’attività dell’ente.

Gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, oltre all’adozione di un modello organizzativo, richiedono la sua effettiva attuazione e la nomina di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Le funzioni dell’OdV sono indicate dal citato articolo 6, il quale prevede l’obbligo di «vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e curare il loro aggiornamento». Ovvero:

  • proporre adattamenti e aggiornamenti del Modello in seguito a modifiche normative e/o organizzative;
  • vigilare e controllare sull’osservanza e sull’efficace attuazione del Modello da parte dei destinatari;
  • gestire e/o monitorare le iniziative di formazione e informazione per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.

Per svolgere correttamente i suoi compiti e garantire una vigilanza effettiva, l’Organismo deve avere autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Il CONTROLLO implica un contatto diretto con le fonti di rischio e comporta un'attività di ispezione marcata e pervasiva presso l’ente; la VIGILANZA è un'attività di sorveglianza generale ed indiretta, limitata all'armonizzazione, alla supervisione ed alla verifica del rispetto e del corretto operato delle singole procedure di controllo: implica un contatto solo mediato e indiretto con le fonti di rischio. L'ODV non può e non deve quindi sostituirsi agli organi preposti al controllo (collegio sindacale e revisore), ma deve svolgere un'attività di supervisione "sintetica" sull'efficacia delle procedure preposte a presidiare le aree di rischio e sulla loro effettiva attuazione. Questa attività di supervisione (vigilanza) si attua attraverso l'esame delle evidenze documentali che provano il rispetto delle procedure adottate.

L’autonomia, l’indipendenza, la professionalità e la continuità d’azione sono i principali attributi che devono caratterizzare un Organismo di Vigilanza e i suoi membri, ovvero:

  • Autonomia e indipendenza per escludere ogni forma di coincidenza o commistione tra soggetto controllante e controllato.
  • I membri devono possedere una competenza sia legale che tecnico-ispettiva per l’analisi dei sistemi dell’ente.
  • Continuità d’azione deve essere intesa come effettività del controllo svolto e di frequenza temporale delle azioni intraprese, in modo da poter individuare tempestivamente eventuali situazioni anomale o rischiose.

Agape Cooperativa Sociale Onlus ha adottato il MOG 231 con delibera del CdA del 5/12/2022 istituendo l’Organismo di Vigilanza che è composto da due professionisti indipendenti: Avv. Eugenio Gherardi e Avv. Alfredo Tornese.

In Agape Cooperativa Sociale Onlus il MOG 231 è stato adottato con delibera del CdA in data 5/12/2022 e il relativo OdV è composto da due professionisti legali indipendenti: Avv. Eugenio Gherardi e Avv. Alfredo Tornese.

Avv. Eugenio Gherardi: Visualizza

Avv. Alfredo Tornese: Visualizza

Scarica qui il documento del modello 231 parte generale